Dal 1 gennaio 2023 entra in vigore il primo congedo per adozione federale
Con l’inizio dell’anno entrerà in vigore il primo congedo per adozione federale. Si ricorda che in Ticino un tale congedo è già in vigore dal 2015 e prevede il versamento di un’indennità di 14 settimane (come in caso di maternità). La nuova indennità federale prevede invece il versamento di un’indennità molto più ridotta visto che l’indennità verrà versata solo per due settimane.
Le nuove disposizioni della Legge federale sull’Indennità Perdita di Guadagno (LIPG) e del Codice delle Obbligazioni (introduzione del nuovo articolo art. 329j CO) relative al congedo di adozione prevedono che ogni dipendente che accoglie in adozione un bambino di età inferiore ai 4 anni avrà diritto a due settimane di congedo per adozione, a condizione che siano contemporaneamente soddisfatte le condizioni per ricevere l’indennità di adozione (art. 329j CO).
Infatti, hanno diritto all’indennità di adozione coloro che:
a. accolgono un bambino di età inferiore ai 4 anni in vista di una sua adozione
b. sono stati assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAVS nei nove mesi precedenti l’adozione del bambino e hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi durante questo periodo e che, alla data dell’adozione del bambino, sono (i) lavoratori dipendenti, (ii) lavoratori autonomi, (iii) o lavorano nell’azienda del coniuge con un salario in contanti.
In caso di adozione congiunta, le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte da entrambi i genitori, a condizione che essi condividano il congedo di adozione e il diritto all’indennità.
Il congedo per adozione può essere fruito a giornate o in settimane e deve essere fruito durante il primo anno dall’accoglienza del bambino.
L’indennità di adozione sarà corrisposta sotto forma di un’indennità giornaliera pari all’80% del reddito medio da lavoro dipendente ottenuto prima dell’inizio del diritto all’indennità, con un tetto massimo di Fr. 196 al giorno (come per le altre indennità IPG).
Inoltre, il congedo di adozione non comporta alcuna riduzione delle vacanze del genitore con un contratto di lavoro quale dipendente.
Il nuovo articolo 329j del Codice delle obbligazioni rafforza quindi la protezione dei genitori e dei familiari curanti, che attualmente comprende il congedo di maternità (da luglio 2005), il congedo di paternità (da gennaio 2021), il congedo di assistenza per parenti (da gennaio 2021) e il congedo per assistere i figli gravemente ammalati (da luglio 2021).